A.S.D. CANOTTIERI PESCATE
Costituzione
Art.1 Costituitasi nel 1990 con sede in Pescate LC una Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) e senza fini di lucro, la Società Canottieri Pescate, modifica la propria ragione sociale da Società Sportiva in Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) “CANOTTIERI PESCATE”.
Art. 2 L’Associazione è apolitica e si conforma alle norme ed alle direttive del CONI impegnandosi ad accettare ed osservare, in ogni disposizione ed a tutti gli effetti, lo statuto ed i regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui intende affiliarsi.
Art.3 L’Associazione ha durata illimitata. E’ in facoltà del Consiglio Direttivo di deliberare nell’interesse sociale l’adesione dell’Associazione ad organismi federali, regionali o nazionali.
Sede
Art.4 L’Associazione ha sede in via Alzaia, 17 a Pescate LC
Art.5 I colori sociali sono blu con strisce arancioni
Scopi
Art.6 Scopo dell’Associazione è l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento alla disciplina del canottaggio, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive. L’Associazione potrà inoltre propagandare e diffondere la pratica sportiva dilettantistica anche sotto il profilo agonistico, nonché organizzare manifestazioni e gare, partecipando ad ogni consimile iniziativa promossa da analoghe organizzazioni italiane o straniere. L’Associazione ha anche lo scopo di promuovere il territorio lacustre e le sue tradizioni eventualmente in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, nonché svolgere attività di natura commerciale, sportive locali con carattere integrativo alla proprie attività istituzionali. Al solo fine di perseguire i suddetti scopi l’Associazione potrà compiere operazioni mobiliari o immobiliari nonché contrarre mutui a breve, medio e lungo termine con istituti di credito e/o società abilitate.
Soci
Art.7 Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, salvo da quanto previsto dalle norme federali. I soci possono appartenere alle seguenti categorie: ORDINARI, ATLETI e AMATORI.
Art.8 I candidati a socio devono presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, redatta su apposito modulo, firmata dal candidato e, qualora questi non abbia compiuto la maggiore età, dal padre o da chi ne fa le veci.
Art.9 L’ammontare della quota annuale viene stabilita dal Consiglio Direttivo. Per le diverse categorie di soci sarà possibile determinare quote associative differenti. Il pagamento della quota deve essere effettuato entro il 28 febbraio di ogni anno, speciali facilitazioni potranno essere accordate dal consiglio direttivo a soci che svolgono effettiva attività agonistica.
Art.10 I soci hanno diritto a:
- partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie;
- votare a tale assemblee purché maggiorenni;
- essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo, purché in regola con la quota associativa e maggiorenni;
- frequentare la sede sociale;
- ai soci atleti e amatori è consentito frequentare la sede sociale, fare uso degli impianti e delle attrezzature, rispettando il regolamento e/o le indicazioni espresse dal consiglio direttivo.
Art.11 La qualifica di socio si perde per:
- dimissioni;
- espulsione, deliberata del Consiglio Direttivo, per aver compromesso in qualsiasi modo l’immagine dell’associazione;
- mancato pagamento entro il termine stabilito della quota associativa.
Art.12 La qualità di socio non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti causa morte e non è rivalutabile.
Esercizio sociale e bilancio
Art.13 L’anno sociale si identifica con l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario ed alla sua presentazione all’Assemblea degli associati, la quale delibera entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Il rendiconto economico e finanziario deve rimanere depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni antecedenti la data fissata per l’adunanza avente all’ordine del giorno la sua approvazione. Gli atti e i registri dell’Associazione sono depositati presso la sede sociale e gli associati possono prenderne visione.
Patrimonio sociale
Art.14 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili, immobili e da eventuali accantonamenti. I proventi coi quali l’Associazione provvede alla propria attività sono:
- le quote sociali annualmente determinate dal Consiglio Direttivo;
- i contributi di enti pubblici o privati;
- le eventuali donazioni, eredità, legati;
- i rimborsi derivanti da convenzioni con la regione o con altri enti pubblici;
- i proventi derivanti da attività commerciali marginali.
I proventi e gli avanzi di gestione dell’attività, nonché il capitale, le riserve e i fondi non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere utilizzati ai soli fini delle attività sportive, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Organi sociali – Assemblee
Art.15 Le Assemblee possono essere Ordinarie o Straordinarie: esse sono convocate dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità allo statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci. Hanno diritto di intervenire alle Assemblee i Soci in regola con la quota sociale. I Soci aventi diritto di voto, hanno facoltà di farsi rappresentare da altro Socio avente diritto al voto, mediante delega scritta da presentarsi all’Assemblea al momento dell’apertura. E’ ammessa una sola delega per Socio.
Art.16 L’Assemblea generale Ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta l’anno entro il 28 febbraio con l’obiettivo di essere resa edotta sull’attività svolta durante l’anno trascorso e programmare quello futuro, nonché approvare il rendiconto economico e finanziario di cui all’articolo Art.13
Art.17 L’Assemblee dei Soci può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questo lo ritenga opportuno o qualora ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci con diritto al voto.
Art.18 Le convocazioni per le Assemblee Ordinarie e Straordinarie saranno eseguite tramite comunicazioni scritte, contenenti l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo, sia in prima che in seconda convocazione e l’ordine del giorno, a tutti i Soci.
Art.19 Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci e di seconda convocazione indipendentemente dai Soci presenti. Le deliberazioni verranno prese a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, presenti in Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.20 L’Assemblea Ordinaria elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Segretario. Se avvengono delle votazioni a scheda segreta, elegge altresì due Scrutatori. Delle Assemblee devesi stendere relativo verbale.
Consiglio Direttivo
Art.21 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composta da un minimo di 9 a un massimo di 11 componenti eletti dall’Assemblea Ordinaria. Esso rimarrà in carica per 4 anni e comunque fino alla prima Assemblea Ordinaria convocata per il rinnovo delle cariche sociali, successiva a tale termine. I membri del Consiglio Direttivo uscente, scaduto il quadriennio sono rieleggibili. I Consiglieri non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione nell’esercizio del loro mandato e autorizzate dal Consiglio Direttivo. Tutti i membri del Consiglio Direttivo eleggono fra di loro:
- Presidente;
- Vice Presidente Vicario;
- Vice Presidente;
- Tesoriere;
- Segretario;
- Direttore Tecnico sportivo
- da 4 a 6 consiglieri.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo appena eletti procedono alla elezione delle 6 cariche al proprio interno.
La carica di Tesoriere è cumulabile con le altre del Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono essere tesserati come Dirigenti presso altre Società affiliate per la stessa federazione sportiva.
Art.22 Il Consiglio Direttivo dirige tutte le attività sportive ed amministrative dell’Associazione, oltre a tutte le mansioni-funzioni ad esso attribuite nei precedenti articoli. Esso si riunisce ordinariamente almeno 2 volte l’anno su convocazione del Presidente. Il Consiglio sarà validamente costituito con almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni verranno prese con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto (in caso di parità di voto, il voto del Presidente vale doppio). In caso di assenza del Presidente, i Consigli verranno presieduti dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente.
Art.23 Il Presidente rappresenta l’Associazione in ogni circostanza e ad ogni effetto; solo in caso di impedimento temporaneo ne assume e disimpegna le funzioni il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente. Il Presidente sovrintende alla amministrazione dell’Associazione e a tutta l’attività da questa svolta.
Art.24 Il Segretario è incaricato di espletare le eventuali pratiche amministrative e la corrispondenza compila i verbali delle sedute del Consiglio e dell’Assemblea dei soci e custodisce l’archivio.
Art. 25 Il Tesoriere è depositario dei valori sociali. Egli dà corso materiale ai pagamenti e gestisce le entrate. Egli esige i contributi dei Soci, cura l’incasso dei crediti, previo controllo del Consiglio; egli è responsabile della tenuta dei libri della contabilità ed alla fine di ogni anno sociale deve presentare al Consiglio il resoconto della gestione.
Art. 26 In caso di dimissioni o di assenza prolungata per più di n. 3 Consigli di uno o più Membri del Consiglio Direttivo esso resta in carica regolarmente fino alla prima assemblea che provvederà alla sua sostituzione. Nel caso in cui i Consiglieri assenti o dimissionari raggiungessero la maggioranza dovrà essere convocata l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 27 Il Socio ha diritto all’uso delle imbarcazioni e attrezzature con le limitazioni del precedente Art. 10 e solo quando si trova in regola con il tesseramento annuale, con le visite medico-legali di idoneità al tipo di disciplina sportiva praticata in osservanza di eventuali disposizioni-indicazioni previste dal Consiglio Direttivo.
Art.28 È fatto divieto ai soci di far usufruire a terzi del patrimonio sociale, senza preventiva autorizzazione dei membri del Consiglio Direttivo compresi i Consiglieri.
Scioglimento dell’Associazione
Art. 29 L’Assemblea dei Soci con voto formale di almeno ¾ (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e con la presenza in Assemblea in seconda convocazione di almeno della metà più uno degli stessi, può deliberare lo scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea, In questo caso nomina uno o più commissari liquidatori scelti anche tra i consiglieri in carica. Il/I Commissari liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662, scelgono l’Associazione con finalità analoghe o il file sportivo di pubblica utilità a cui devolvere il patrimonio residuo. E’ in ogni caso fatto obbligo di devolvere il patrimonio ai soli fini sportivi. È tassativamente esclusa in qualsiasi forma la devoluzione agli associati del patrimonio steso. Il patrimonio sociale dei premi, coppe e trofei sarà consegnato al Comune di pescate.
Art.30 Per quanto riguarda non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio in prima applicazione e per analogie allo statuto federale ed in difetto dello stesso alle norme del codice civile.
Il presente statuto è stato approvato nell’assemblea dei soci tenutasi a pescate il 26 settembre 2013.